Dal primo aprile 2018 si applicano le nuove norme introdotte dalla Direttiva 2016/343 per tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia e il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. E' scaduto infatti il termine di recepimento per gli Stati fissato dall'art. 14 "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2018"
La presente normativa intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Inoltre, stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri. Poiché la direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a qualsiasi persona (persona fisica) indagata o imputata in procedimenti penali e in tutte le fasi del procedimento penale, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato al verdetto finale.
Diritti
La direttiva stabilisce i diritti fondamentali di una persona indagata o imputata in un procedimento penale:
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innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza
- I paesi dell’Unione europea (UE) devono adottare misure per garantire che le dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità e le decisioni giudiziarie (diverse da quelle sulla colpevolezza) non si riferiscano alla persona come colpevole;
- i paesi dell’UE devono adottare misure per garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica;
- onere della prova per l’accusa;
- diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi;
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diritto di presenziare al proprio processo; tuttavia, un processo può essere celebrato in assenza dell’indagato o imputato, qualora una di queste condizioni sia soddisfatta:
- la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
- la persona abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lei o dallo Stato, per rappresentarla in giudizio.
Contesto
- La direttiva (UE) 2016/343 è la quarta di una serie di misure che stabiliscono norme minime per i diritti procedurali in tutta l’UE, conformemente alla tabella di marcia del 2009. Fa seguito alla normativa sui diritti all’interpretazione e alla traduzione, all’informazione e all’accesso all’assistenza legale.
- Altre due direttive stabiliscono diritti specifici per i minori nei procedimenti penalie per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.
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Per maggiori informazioni, consultare:
- Comunicato stampa della Commissione europea «Diritto a un processo equo: nuove norme a garanzia della presunzione d’innocenza»
- «Diritti degli indagati e degli imputati» sul sito Internet della Commissione europea
Testo della Direttiva 2016/343
Fonte: Eurlex